Bonifico parlante – come non perdere le detrazioni in caso di bonifico errato

Come non perdere le detrazioni in caso di errore? Ce lo spiega la circolare n.8 del 07/04/2017 dell’Agenzia delle Entrate 

 

Nel corso degli anni il legislatore  ha gradualmente introdotto diverse misure volte ad agevolare gli interventi di recupero sui fabbricati. Il fine è quello non solo di far emergere il sommerso nel settore dell’edilizia, ma soprattutto quello di favorire il rinnovamento del complesso immobiliare nazionale.

A partire dal classico bonus ristrutturazione previsto dall’art. 16 bis, abbiamo visto estendere le agevolazioni agli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica, della sicurezza sismica, degli interventi volti al recupero della facciata degli immobili siti nei luoghi con maggior densità abitativa (bonus facciate 90%) e in ultimo, ma non per importanza, il Superbonus 110%. Senza dimenticare il bonus mobili.

Il rischio di commettere errori in sede di pagamento è indubbiamente correlato all’incredibile aumento delle agevolazioni concesse e di conseguenza, degli interventi effettuati. Nell’ultimo periodo si sta assistendo ad una vera e propria corsa all’agevolazione spinta anche dallo sconto in fattura e dalla possibilità di cessione del credito.

La norma prevede che il pagamento delle spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica deve essere effettuato con il c.d. “bonifico parlante” e quindi assoggettato all’applicazione della ritenuta di cui all’articolo 25 del d.l. n. 78 del 2010. 

In caso di errore in sede di pagamento tali da pregiudicare il rispetto dell’obbligo di operare la ritenuta, la spettanza del beneficio fiscale resta ferma laddove avvenga la ripetizione del pagamento con bonifico parlante (risoluzione n. 55/E del 2012).

Tuttavia, ove non sia possibile ripetere il pagamento, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’agevolazione sarà comunque spettante a condizione di predisporre apposita documentazione probatoria. In particolare, l’impresa esecutrice dei lavori deve attestare, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, “di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito”.

Qualora si riceva un avviso di recupero dell’agevolazione oppure una cartella di pagamento che richieda la restituzione della detrazione indebitamente fruita, sarà sufficiente predisporre apposita istanza di autotutela ex art. l’art. 2 quater, co. 1, D. L. 30 settembre 1994, n. 564.

 

Circolare 8/e del 07 aprile 2017

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