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La notifica di cartelle effettuata tramite Pec non iscritta nei pubblici registri è inesistente

Con la fine della moratoria del periodo COVID l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha ripreso l’attività di notifica delle cartelle di pagamento e dei successivi atti di riscossione. Ma, avendo utilizzato un indirizzo pec non presente nei pubblici registri,  la notifica è inesistente e, in quanto tale, non suscettibile di sanatoria.

 

In tema di notificazione di atti esattoriali effettuata tramite pec l’art. 3-bis della L. 53/1994 (notificazione in modalità telematica), prevede che:

“La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.”

In particolare, si tratta dei registri IPA, REGINDE e INIPEC in cui devono sempre essere registrati gli indirizzi di provenienza delle notifiche.

Appare quindi indubbio che il legislatore abbia sancito la necessità che la notifica avvenga solo ed esclusivamente mediante l’utilizzo di indirizzi di posta elettronica risultanti dai pubblici elenchi. Ciò, anche a seguito delle diverse frodi informatiche, l’eventuale notifica da indirizzi pec non presenti nei pubblici registri determina l’incertezza del soggetto mittente dell’atto.

Bene, spesso sta accadendo che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione utilizzi indirizzi pec non presenti nei registri pubblici. Ad esempio in Campania l’Ente della Riscossione non ha utilizzato l’indirizzo ufficiale presente in IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), ossia protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it, bensì notifica.acc.campania@pec.agenziariscossione.gov.it.

 

 

Accertamento ridotto di 2 anni con pagamenti tracciati

 

Anche la giurisprudenza si è espressa in merito: la Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 3093/2020 ha confermato che:

“La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”, precisando, altresì, che l’elencazione dei Pubblici Registri non è esclusiva, ma tassativa e fondata sulla pubblica riconducibilità dell’indirizzo al soggetto”.

Il Collegio di legittimità ha chiarito che la notificazione deve sempre essere effettuata a mezzo indirizzi PEC risultanti da pubblici elenchi a pena di inesistenza della notifica.