La riduzione di 2 anni dei termini di accertamento è prevista per i contribuenti che tracciano i pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500 euro.
L’articolo 3 del Decreto Legislativo n.127 del 05/08/2015 prevede per tutti i soggetti IVA che garantiscono “la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500” la possibilità di usufruire della riduzione di due anni dei termini di accertamento dell’IVA e delle imposte sui Redditi.
Però, facciamo un passo indietro. La notificazione dell’avviso di accertamento deve necessariamente avvenire entro i termini previsti dalla legge a pena di decadenza, in ossequio a un principio di certezza dei rapporti giuridici. La notifica effettuata oltre i suddetti limiti determina l’inefficacia dell’atto. In materia di imposte sui redditi e in materia Iva è previsto che gli accertamenti debbano essere notificati nei seguenti termini:
- nel caso di presentazione della dichiarazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata;
- in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, entro e non oltre il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
I medesimi termini si applicano anche ai fini dell’accertamento dell’Irap.
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L’Agenzia delle Entrate con la risposta 331/2021 ha precisato che per il riconoscimento dei termini di accertamento ridotti è necessaria non solo la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di ammontare superiore a 500 euro, ma anche la certificazione delle relative operazioni con fattura elettronica o corrispettivi telematici.
In assenza di documentazione delle operazioni con fatture elettroniche via SdI e/o memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, la tracciabilità dei pagamenti non è di per sé sufficiente alla riduzione dei termini di decadenza. Quindi, i soggetti in regime forfettario dovranno volontariamente emettere fatture elettroniche.
Pertanto, il beneficio può applicarsi solo se le prestazioni, pur essendo esonerate dalla certificazione, sono documentate mediante documento commerciale ovvero fattura elettronica.
Per usufruire dell’agevolazione sarà necessario darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate di possedere i requisiti richiesti tramite il modello Redditi flaggando una apposita casella del quadro RS.
Si precisa che il frazionamento dei pagamenti posto in essere al solo scopo di “eludere” l’applicazione della soglia massima di 500 euro comporterà la decadenza del beneficio.