Passaggio generazionale – vantaggio fiscale della donazione delle partecipazioni

Il passaggio generazionale aziendale può essere attuato, non solo attraverso il trasferimento diretto dell’azienda, ma anche con la donazione delle partecipazioni sociali ed in completa esenzione d’imposta.

 

Il Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni prevede un vantaggioso regime di esenzione di imposta delle donazioni di partecipazioni. In particolare l’art. 3, c. 4 ter, del D.Lgs. 346/1990  recita:

I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768 bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta.

 In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.

 Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso….”

 

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Con la risposta 257 del 2019 dell’Agenzia delle Entrate viene ribadito quanto riportato con la Circolare del 22 gennaio 2008, n. 3  in ordine all’ambito applicativo della disposizione, nonché alle condizioni richieste dalla norma per l’accesso al regime agevolativo.

In primis si evidenzia che il legislatore ha inteso favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia, a condizione, tuttavia, che i beneficiari del trasferimento proseguano l’attività d’impresa o mantengano il controllo della società, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.

Il predetto trattamento agevolativo spetta, quindi, esclusivamente ai beneficiari (discendenti o coniuge del disponente) sempreché rendano contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione di proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa o detenere il controllo dell’attività d’impresa.

 

È stato chiarito, in particolare, che nell’ipotesi in cui oggetto del trasferimento siano quote o azioni emesse da società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, l’esenzione spetta per il solo trasferimento di partecipazioni che consente ai beneficiari di acquisire oppure integrare il controllo (art. 2359, co.1, n. 1, C.C.). Condizione che si realizza quando un soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di una società, ossia detiene più del 50 per cento delle quote o azioni della società  (con diritto di voto).

 

Nel caso in cui la partecipazione di controllo, posseduta dal dante causa, sia frazionata tra più discendenti, l’agevolazione spetta esclusivamente per l’attribuzione che consente l’acquisizione o l’integrazione del controllo da parte del discendente. Nel caso in cui il trasferimento della partecipazione di controllo avvenga a favore di più discendenti in comproprietà, il beneficio viene sempre riconosciuto a condizione che, ai sensi dell’articolo 2347 del codice civile, i diritti dei comproprietari siano esercitati da un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria.

Come chiarito con la Risoluzione del 26 luglio 2010, n. 75,  tale controllo non deve necessariamente derivare dal trasferimento di una partecipazione già di controllo, ma può essere acquisito anche per effetto della sommatoria tra le partecipazioni acquistate per atto a titolo gratuito e quelle di cui il beneficiario risultava già in possesso.

 

Si riportano i i seguenti esempi:

ESEMPIO 1

Tizio possiede una partecipazione pari al 60 per cento del capitale sociale di Alfa s.p.a. che intende donare separatamente ed in parti uguali a ciascuno dei suoi tre figli. In tal caso non si applica l’agevolazione di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del TUS, in quanto nessun donatario potrebbe esercitare il controllo di cui all’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile;

 

 

ESEMPIO 2

l’agevolazione in parola si applica, invece, qualora, nell’esempio di cui sopra, Tizio doni l’intero pacchetto azionario posseduto ai suoi tre figli in comproprietà tra loro. In tal caso, in base all’articolo 2347 del codice civile, i diritti dei comproprietari sono esercitati da un rappresentante comune, il quale disporrà della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria

 

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