L’installazione di un impianto fotovoltaico NON è agevolabile con il credito di imposta Mezzogiorno e il credito di imposta 4.0
Nell’ultimo periodo gli imprenditori e anche i professionisti si interrogano sulla fruibilità o meno del credito di imposta mezzogiorno (bonus sud) e/o credito di imposta investimenti 4.0 per l’installazione di un impianto fotovoltaico. Per dare una risposta è necessario analizzare le due misure con particolare riferimento agli interventi agevolati.
Bonus sud e impianto fotovoltaico
Il credito di imposta mezzogiorno incentiva gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature nuovi. I predetti devono far parte di un progetto di investimento iniziale finalizzato:
- alla creazione di un nuovo stabilimento;
- all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
- alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
- a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.
Fatta tale premessa, qualora l’acquisto di un impianto fotovoltaico fosse finalizzato alla produzione di energia elettrica da cedere a soggetti terzi, l’investimento si potrebbe astrattamente configurare quale “realizzazione di nuovi prodotti aggiuntivi”.
Al riguardo però si evidenzia che la norma sul bonus sud prevede che: “L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonche’ ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.”
Pertanto appare evidente la non spettanza del credito di imposta mezzogiorno per gli impianti fotovoltaici.
Credito investimenti 4.0 e impianto fotovoltaico
Il credito d’imposta 4.o è riconosciuto sugli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. L’elenco dei beni agevolabili è ricompreso nell’allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Circa la spettanza del credito di imposta 4.0 si fa presente che nell’allegato A vengono riportati come agevolabili i “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità”.
A tal riguardo l’Agenzia delle Entrate con la risposta 75 del 2021, riporta che “con la circolare n. 4/E del 2017, ……,è stato precisato che non sono incluse tra i «Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità» le soluzioni finalizzate alla produzione di energia (ad es. sistemi cogenerativi, sistemi di generazione di energia da qualunque fonte rinnovabile e non);”
Stessa considerazione si arriva per gli accumulatori. La circolare 23 maggio 2018, n. 177355 – ci spiega che “in merito ai sistemi di accumulo dell’energia elettrica – è stato precisato che «la funzione principale di tali sistemi non è quella di realizzare una gestione e un utilizzo efficiente dell’energia da parte delle macchine del ciclo produttivo, bensì, più esattamente, quella di costituire una (possibile) fonte dalla quale le macchine possono attingere energia per il proprio funzionamento.
Pertanto, si ritiene che i sistemi di accumulo siano da considerarsi alla stessa stregua delle “…soluzioni finalizzate alla produzione di energia (ad es. sistemi cogenerativi, sistemi di generazione di energia da qualunque fonte rinnovabile e non)…” e, come queste, non sono ammessi al beneficio».
Pertanto appare evidente la non spettanza del credito di imposta investimenti 4.0 per gli impianti fotovoltaici.
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